Il basket a Pisa
dal 1974

Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT PISA I.E.S.
  • È costituita in Pisa, viale Giovanni Pisano 27/a, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:
    Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Pisa per Insegnare ed Educare allo Sport
    (acronimo Sport Pisa I.E.S.)
  • La sede legale della società è in Pisa, Viale Giovanni Pisano 27/a.

    Le sedi secondarie sono in:

    • S.Giuliano Terme – Frazione S.Martino Ulmiano, Largo Pablo Neruda 10
    • Cascina – Frazione Musigliano Via Fratelli Rosselli 4
  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa ha come finalità:
    • Lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro.
    • L’insegnamento, la pratica, la promozione di ogni altra attività sportiva e ricreativa volta allo sviluppo, al benessere dei propri associati (attività AFA, ginnastica dolce, attività estive…).
    • L’attuazione di programmi, di progetti e di percorsi culturali e formativi, aventi ad oggetto tutte le espressioni sopraddette.
      Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ricettivi e ricreativi abilitati e non, alla pratica della pallacanestro.
    • Lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello sviluppo della pratica sportiva della pallacanestro e di ogni altra attività motoria.
      Per tutte le finalità sopraddette l’Associazione potrà valersi anche della collaborazione e delle iniziative di altre associazioni ed enti pubblici e privati, che possano favorirne il conseguimento.
      L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cari-che associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  3. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI, nonchè da tutte le disposizioni statutarie e dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e/o dell’Ente di Promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’Ordinamento Sportivo dovessero adottare a suo ca-rico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  4. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme del CONI, degli Statuti e dei Regola-menti Federali e/o degli Enti di Promozione nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
  5. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

  1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti. Sono previste le seguenti categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Onorari, coloro che hanno conseguito particolari benemerenze, Soci Effettivi, Soci Atleti, Socio Sostenitore, ogni persona fisica o giuridica, Ente o Associazione che mediante il proprio sostegno finanziario, prestato al di fuori della quota associativa, contribuisca allo sviluppo, valorizzazione o propaganda delle discipline praticate dalla Società o di una soltanto tra queste. È nominato dal Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto. Il numero dei soci potrà essere illimitato.
  2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Effettivi le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  4. La validità della qualità di Socio effettivo, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa, da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
  5. In caso di domande di ammissione a Socio effettivo, presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dai genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
  6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  7. Non potranno rivestire la qualifica di socio: persone fisiche, persone giuridiche o enti comunque denominati, qualora siano già soci in altre società sportive di pallacanestro.
  1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione
    nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.
  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
    • dimissione volontaria
    • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
    • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordina-ria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  3. L’Associato radiato non può essere più ammesso.
  1. Gli organi sociali sono:
    • l’Assemblea generale dei Soci
    • il Presidente
    • il Consiglio Direttivo
  1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
  2. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo
    idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
  1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci
    in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
  2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
    Associato.
  1. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà de-gli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
  3. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
  1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Sono tuttavia valide le assemblee convocate mediante affissione di avvisi e/o manifesti contenenti tutti gli elementi sotto indicati. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
  3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  4. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  5. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
  6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cari-che sociali.
  1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
    2. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
    3. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’Assemblea;
    4. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
    5. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
    6. adottare provvedimenti disciplinari;
    7. nominare responsabili tecnici, allenatori, istruttori, collaboratori ed incaricati;
    8. provvedere alle assunzioni di dipendenti e collaboratori, con o senza vincolo di subordinazione a tempo determinato o indeterminato, rivolgersi a professionisti esterni, nonché individuare ogni altra forma di collaborazione utile al perseguimento degli scopi sociali;
    9. determinare l’ammontare delle quote associative, dei corsi e di ogni altro servizio a pagamento a disposizione dei Soci, nonché i relativi tempi di riscossione;
    10. intrattenere tutti i rapporti con i terzi, siano essi enti pubblici ovvero privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
    11. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
    12. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.
  1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza dell’Associazione viene assunta dal Dirigente Responsabile.
  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
  1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagna-mento.
  2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
  3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione.
  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.
  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da tutti i beni che l’Associazione acquisirà. Il patrimonio è unico ed indivisibile, appartiene a tutti coloro che in quel determinato momento fanno parte dell’Associazione. Il socio che decide per qualunque causa e in qualunque momento di interrompere il rapporto con l’Associazione, non ha alcun diritto né di farsi restituire quanto conferito, né di accesso alle eventuali proprietà acquisite con il Fondo comune dell’Associazione.
  1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
    1. il libro Soci;
    2. il libro verbale delle Assemblee;
    3. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

    Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

  1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i Soci, ovvero trai Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati – uno per ciascuna dalle parti nell’ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo, sempre nell’ambito delle medesime liste, ovvero, in caso di disaccordo nominato dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro. In assenza di nomina dell’arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell’ambito delle liste regionali o interregionali. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro. I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Il ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nei mo-di e termini previsti all’art. 40 dello Statuto Federale.
  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:
    • a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del CONI;
    • ad altre organizzazioni con finalità sportive.
  3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.P. e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge,
    le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei
    Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l’Associazione è affiliata.